PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 3 dell'articolo 146 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) le spese ed onorari ai curatori delle procedure fallimentari in ipotesi di procedure prive di fondi o con mancanza di attivo».

Art. 2.

      1. Il compenso minimo previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n. 570, è elevato a 2.000 euro.

Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante istituzione presso il Ministero della giustizia di un apposito fondo di solidarietà, alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dei compensi liquidati ai curatori delle procedure fallimentari, nelle procedure chiuse con attivo. Il maggiore onere non coperto ai sensi del presente comma, è posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.